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Accordo Stato Regioni: concernente “Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”.
22:44 - 19 Novembre 2008
Scritto da admin

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”. Punto 15terB - Repertorio Atti n. 168/CSR
1 Agosto 2007

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”.


Rep. Atti n. 168/CSR del 1° agosto 2007



LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



Nella odierna seduta del 1° agosto 2007:


VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;


VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all’art. 1, comma 173, prevede la realizzazione di un Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario;


VISTO il proprio atto rep. 2709 del 14 dicembre 2006, con il quale, nelle more della definizione del nuovo assetto istituzionale del sistema di Educazione Continua in Medicina, è stata approvata la proroga del Programma sperimentale di educazione continua in medicina, per un periodo di sei mesi e la conferma provvisoria degli obiettivi di formazione continua in medicina e le relative sperimentazioni anch’esse avviate con l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 (rep.atti n. 1358);


VISTA la proposta, pervenuta dal Ministero della salute in data 2 luglio 2007 concernente l’approvazione del documento recante il nuovo assetto del “Riordino del sistema di formazione continua”, nonché la proroga per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° luglio p.v., del regime sperimentale e la conferma per tale periodo degli obiettivi di formazione continua in medicina individuati dal citato Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001;


CONSIDERATO che il punto di cui trattasi, iscritto all’ordine del giorno di questa Conferenza del 12 luglio 2007, è stato rinviato in considerazione delle esigenze di ulteriore approfondimento e di coordinamento intergovernativo rappresentate dal Ministero dell’economia e delle finanze;


VISTA la nota del 31 luglio 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva stesura della proposta di accordo in oggetto, rappresentando che la medesima recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze;


VISTA la nota in data 31 luglio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso parere tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione dello schema di accordo in parola;


ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;


SANCISCE ACCORDO


tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:


E’ approvato l’allegato documento recante “Riordino del Sistema di Formazione Continua”, parte integrante del presente Accordo.

Fino al riordino degli Organi istituzionali il sistema di Formazione Continua, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, è prorogato il vigente programma sperimentale di educazione continua in medicina, avviato con l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001 (rep. Atti n. 1358), citato in premessa, nonché le relative direttive applicative sancite dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Per l’anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi (minimo quindici, massimo sessanta crediti formativi). Ciascun operatore può acquisire il numero di crediti formativi a completo adempimento del debito formativo, fissato nel numero globale di 150 crediti, per il periodo sperimentale 2002-2007. I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l’anno 2007.

L’attuazione del “Riordino del Sistema di Formazione Continua” è comunque subordinata alla definizione di appositi interventi legislativi da adottarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica previa verifica e dimostrazione della effettiva sostenibilità delle iniziative di spesa non ricomprese nella legislazione vigente nell’ambito delle risorse che saranno complessivamente disponibili, anche attraverso il miglioramento dell’efficienza derivante dal nuovo sistema ECM, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



IL PRESIDENTE


On.le Prof. Linda Lanzillotta



IL SEGRETARIO


Avv. Giuseppe Busia



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