Corso di Formazione Residenziale
"L'ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO SANITA' E OBBLIGO DI ESCLUSIVITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO"

Corso Concluso
L'ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE PER I PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO SANITA' E OBBLIGO DI ESCLUSIVITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO

Numero Identivicativo Evento ECM

2653 - 395706 Ed. 1

Crediti ECM

9

Tipologia

Corso di formazione Residenziale

Costo

Iscritto FIALS: € 10,00
Non Iscritto FIALS: € 50,00

Data Svolgimento

29/09/2023

Sede Di Svolgimento

HOTEL PROMENADE
SALA CONVEGNI

Indirizzo

VIA ALDO MORO 63 (Pescara)

Sede Territoriale

Segreteria Provinciale Fials Pescara

Periodo Iscrizioni

dal 29/08/2023 al 26/09/2023

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Descrizione

-

Abstract

Il decreto legge 76 del 30 marzo 2023 rappresenta una svolta storica con cui si attua il superamento dell’esclusività per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, proviamo, pertanto, a dar corso a una lettura combinata e ragionata del disposto legislativo. La norma in questione modifica il comma 1 della legge 165/21 sostituendo il periodo temporale “Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,” con “fino al 31 dicembre 2025” quindi già dando il segnale che non si tratta di una norma strutturale e organica come è, invece, per la dirigenza medica e sanitaria di cui agli articoli 15 quater, quinquies e sexies del dlgs 502/92, mentre si abolisce il tetto orario delle 8 ore e quindi sembrerebbe “un liberi tutti”. Tuttavia, non si modifica il comma 2 della legge 165/21 che norma come il professionista debba dar corso all’attività che definirei “extra moenia” o meglio “incarico esterno”: si tratta di incarichi esterni per i quali si esclude tassativamente che non rientrano nella disciplina dell’esclusività del lavoro della dirigenza medica e sanitaria degli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, escludendo qualsiasi riferimento all’indennità economica di esclusività della dirigenza medica e sanitaria; quindi non professionisti liberi ma liberti si sarebbe detto nell’antica Roma; devono essere preliminarmente autorizzati dalla Azienda di appartenenza quindi dal datore di lavoro, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN e di verificare il rispetto da parte del vertice dell'amministrazione di appartenenza della normativa sull'orario di lavoro, che come è noto la direttiva Ue limitano in 48 ore (straordinario compreso) l’orario massimo settimanale di lavoro e fissano il riposo giornaliero in almeno 11 ore. la Direzione generale aziendale dovrà, altresì, attestare che l’autorizzazione concessa non pregiudichi l'obiettivo postole dalla Regione relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica. Che si tratti di un’autorizzazione ad esercitare un incarico esterno lo si desume anche dal fatto che Il Ministero della salute effettuerà annualmente “il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato” evidentemente anche per verificare se continuare questo esperimento dopo il 2025 in questa modalità oppure modificarlo. Certamente è un progresso rispetto alla situazione precedente che potrebbe avvicinare verso una maggiore omogeneizzazione normativa in materia di esercizio della libera professione tra professioni sanitarie della dirigenza sanitaria con le professioni sanitarie di cui alla legge 43/06. Quindi legislativamente non si tratta di un integrale superamento dell’esclusività del rapporto di lavoro bensì dell’affermazione che a questi professionisti dipendenti del comparto sanità non si applica il divieto ad esercitare altra attività esterna, il tutto, però, attraverso una formulazione normativa in uno spazio temporale definito e con modalità autorizzative e concessorie da parte dell’amministrazione pubblica che autorizza la possibilità di svolgere incarichi professionali esterni tenendo conto sia della normativa europea sul tetto massimo di orario di lavoro da svolgere che la situazione oggettiva dell’attività aziendale per garantire prioritariamente l’attività istituzionale appesantita dal recupero e conseguente smaltimento delle liste di attesa. Di quali incarichi esterni da autorizzare la norma non lo specifica e quindi sarà una casistica tutta da scrivere: certo la norma nasce dalla esigenza di poter dare incarichi nelle RSA agli infermieri dipendenti del SSN e poi estesa a tutte le 22 professioni sanitarie della legge 43/06; si presume e si spera che un cittadino con questa norma possa scegliere di quale professionista dipendente del SSN avvalersi per la prevenzione, cura o riabilitazione anche a proprio domicilio o in una struttura sanitaria, così come il professionista possa svolgere la sua attività professionale in altro presidio sanitario, se poi non accreditato o accreditato, come invece è chiaro per la dirigenza medica e sanitaria, è da stabilire, comunque si spera che le autorizzazioni concesse siano per esercitare la professione per cui si è stati abilitati.

Responsabili Scientifici

Sepe Alfredo

Tutor


Docenti

Sepe Alfredo

Obiettivo Formativo Ministeriale

Acquisizione Competenze Tecnico Professionali

Descrizione competenze da acquisire

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Corso Concluso