FIALSFORMAMAZIONE FAQ

FAQ


CHI SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO ECM?
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

 

COME VERIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE CREDITIZIA ECM?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.

 

COSA E’ PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO?
In caso di mancato rispetto dell’obbligo formativo è prevista:
- La sanzione disciplinare (fino alla sospensione)
- L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale
- Il nuovo CCNL del comparto sanità, all’art. 67 comma 4, recita così: “Il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste”

 

COME POSSO ACQUISIRE I CREDITI ECM?

L’acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:
- FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI: 
•  RES - Formazione residenziale, 
•  FAD - Formazione a Distanza, 
•  FSC - Formazione sul campo, 
•  BLENDED – Evento formativo che include formazione residenziale.
- FORMAZIONE INDIVIDUALE vale a dire tutte le attività formative non erogate da provider: Pubblicazioni scientifiche, Tutoraggio, Crediti esteri, Sperimentazioni cliniche, autoformazione (studio di materiali durevoli/letture scientifiche o attività inserite nell'elenco della nuova autoformazione 2022). Tali crediti vanno inseriti autonomamente sul portale COGEAPS.

 

QUANTI CREDITI ECM BISOGNA ACQUISIRE? 
L’obbligo formativo è triennale, ed è pari a 150 crediti formativi. Bisogna tuttavia tener conto che:
- la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (Importante: il bonus di un terzo viene calcolato in automatico sottraendo dai 150 crediti iniziali  le varie riduzioni come quella derivante dalla formulazione del dossier formativo individuale o collettivo. Esempio: un operatore che ha compilato il proprio dossier formativo (vedi punto 13) avrà una riduzione per bonus covid di 40 crediti (150-30=120, 120:3=40)

 

QUALE E’ IL TRIENNIO FORMATIVO ATTUALE?
Il triennio formativo attuale è il 2023-2025.

 

CHI NON E’ IN REGOLA COI TRIENNI PRECEDENTI HA LA POSSIBILITA’ DI RECUPERARE IL PROPRIO DEBITO FORMATIVO? 
Un emendamento del D.L. 198 del 2022 (Decreto Milleproroghe) consente di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, lo stesso emendamento stabilisce che “la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”

 

NEI TRIENNI PRECEDENTI HO ACQUISITO PIÙ CREDITI DEL NECESSARIO: POSSO UTILIZZARLI NEL TRIENNIO IN CORSO?
No, i crediti in eccedenza acquisiti nei trienni precedenti non possono essere spostati al triennio attuale. Lo spostamento dei crediti è retroattivo.

 

CI SONO DEI VINCOLI SULL’ACQUISIZIONE (AD ES. LIMITI SUI CORSI FAD, MASSIMI E MINIMI ANNUALI, ETC.)?
Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei quattro anni, né tantomeno sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Si può pertanto conseguire anche il 100% dei crediti attraverso corsi FAD.
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

 

QUALE È IL LIMITE MASSIMO DEI CREDITI CHE POSSONO ESSERE ACQUISITI IN AUTOFORMAZIONE?
I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

 

E’ POSSIBILE L’INSERIMENTO MANUALE DEI CREDITI SUL QUADRIENNIO ATTUALE?
No, non è possibile l’inserimento manuale dei crediti sul triennio attuale, ma solo sui trienni precedenti. 

 

QUALI SONO I TEMPI PER IL CARICAMENTO DEI CREDITI ECM SUL PORTALE COGEAPS?
Il provider ha 3 mesi di tempo dalla fine dell’evento per l’invio del rapporto ad Agenas. Agenas a sua volta trasmetterà i dati al Cogeaps che provvederà a caricarli ad ogni operatore sanitario. Mediamente i tempi sono di 5-6 mesi. Importante: per i corsi FAD la fine dell’evento è la data di fine comunicata ad Agenas, e non la data di superamento del test finale (tener presente che i FAD possono avere la durata massima di un anno). 
Se trascorsi 5-6 mesi dalla data fine evento i crediti ECM non sono presenti sulla piattaforma COGEAPS, è consigliabile prendere contatto con il Provider accreditante l’evento frequentato per verificare l’effettiva comunicazione dei crediti all’AGENAS. Si fa presente che il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., mentre può effettuare un controllo su eventuali errori presenti nei dati trasmessi all’AGENAS, anche dovuti ad un errato inserimento in fase di iscrizione al corso (ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc.).

 

IN COSA CONSISTE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE E DI GRUPPO?
I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo. Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. Il Dossier è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo costruito dal professionista deve rispondere, alla fine del percorso di formazione triennale, in modo coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o deve essere conforme agli interventi formativi svolti, anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato con la formazione personale.


QUALE E’ LA RIDUZIONE PREVISTA IN CASO DI COSTRUZIONE DEL PROPRIO DOSSIER INDIVIDUALE O DI GRUPPO?
Il dossier formativo consente al singolo professionista di ottenere una riduzione di 30 crediti ECM per il triennio in corso. Ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

 

SONO PREVISTI ESONERI ED ESENZIONI?
Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati o registrati autonomamente dal professionista sul portale COGEAPS.

 

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESONERO, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale

 

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESENZIONE, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?
No. L'esenzione costituisce una sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

COS’E’ L’OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE?
Il d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 prevede che “I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente”. Lo stesso prevede che “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
La Commissione Nazionale ECM ha disposto – con delibera del 12/11/2021 che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero dei crediti così raccolti non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.